Modalità operative per la richiesta e l’attuazione della collaborazione tra il CEFMECTP di Roma e Provincia e le Imprese edili richiedenti la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell' Art. 37 Comma 12 del D.LGS 81/2008
Le aziende che intendono avviare una collaborazione - ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.lgs. 81/2008, per la parte riguardante la formazione dei lavoratori - con il CEFMECTP Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Roma e Provincia, devono inviare una preventiva richiesta di collaborazione tramite il documento in allegato da inviare a segreteria@cefmectp.it.
Per ciascun corso l’Impresa dovrà indicare:
- datore di lavoro organizzatore del corso;
- responsabile del progetto formativo;
- nomi e cv dei docenti in possesso delle caratteristiche/esperienze previste dalla normativa vigente;
- numero e generalità (incluse le mansioni) dei partecipanti nella misura massima di trentacinque unità;
- sede di svolgimento del corso;
- date di svolgimento del corso (si ricorda che la richiesta deve pervenire al CEFMECTP con almeno 15 gg. di anticipo);
- durata in ore del corso di formazione, secondo la normativa e la contrattazione collettiva vigenti;
- articolazione dettagliata del corso di formazione secondo la normativa e la contrattazione collettiva vigenti e relative modalità didattiche (lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, lavori di gruppo, apprendimento in modalità e-learning, ecc);
- consenso al trattamento dei dati.
Verificata la corretta sussistenza di tutte le condizioni sopraindicate, il CEFMECTP darà riscontro della collaborazione entro quindici giorni dalla data d’invio della richiesta, con comunicazione contenente il numero di protocollo assegnato.
Durante l’erogazione del corso, il CEFMECTP si riserva la facoltà di effettuare, senza necessità di preavviso, verifiche “in loco” sul regolare svolgimento delle attività formative, per il tramite di personale appositamente incaricato.
A tal fine, eventuali variazioni di sedi e orari dovranno essere tempestivamente comunicate dall’impresa al CEFMECTP via fax o via e-mail.
Nell’ipotesi in cui la verifica “in loco” accerti la mancanza, anche solo di una delle condizioni sopraindicate, il CEFMECTP si riserva la possibilità di revocare la collaborazione richiesta.
Al termine dell’attività formativa dovrà essere inviata al CEFMECTP, con la modalità sopraindicata, una dichiarazione attestante:
l’avvenuta esecuzione del corso in conformità a quanto sopra indicato e prima comunicato;
la frequenza dei partecipanti al corso per il 90% delle ore di formazione del corso stesso e il superamento delle prove di verifica, ove previste.
Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti modalità operative, si fa rinvio al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 e alle Circolari Ministeriali in materia.
A seguito dell’avvenuto adempimento di quanto sopradescritto, l’Impresa contatterà l'ente e porterà gli attestati rilasciati secondo il fac-simile sotto allegato (è necessario portare in visione anche il registro delle presenze), presso la sede del CEFMECTP di via Filippo Fiorentini 7 - Roma, dove sarà apposto il timbro dell’Ente.
Tutte le informazioni, di cui il CEFMECTP entrerà in possesso per lo svolgimento delle attività, saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.