L'Apprendistato in edilizia

REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE N. DEC9 DEL 13/03/2015
PROPOSTA N. 3237 DEL 06/03/2015
Approvazione del “Regolamento di attuazione dei profili formativi dell’apprendistato”, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione dell’art. 2, comma 115, della legge regionale n. 7/2014.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito web istituzionale www.portalavoro.regione.lazio.it e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it
Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la Regione, nell’ambito della potestà regolamentare in materia di legislazione esclusiva ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sui profili formativi dell’apprendistato.
[…]
Nota:
Per la materia attinente l’Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, si rimanda al Capo II e in particolare all’ Articolo 13 (Articolazione e finalità dell’offerta formativa pubblica) e all’ Articolo 14 (Modalità di realizzazione dell’offerta formativa pubblica).
La Legge n. 78/2014
La formazione professionale può essere estranea a un rapporto di lavoro subordinato oppure inserita all’interno di un vero e proprio contratto di lavoro, la cui causa di scambio tra prestazione e retribuzione si arricchisce con l’obbligo formativo gravante sul datore di lavoro. In quest’ultimo caso rientra il contratto di apprendistato che si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l'ingresso dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, nel mondo del lavoro.
Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni, anche se per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali.
La tipologia contrattuale di apprendistato è stata oggetto di diversi interventi legislativi: l’ultimo, in ordine temporale, è rappresentato dalla Legge n. 78/2014, che ha l’obiettivo di semplificarne la disciplina. Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all'interno del contratto di apprendistato, quindi contestualmente all’assunzione. Il PFI può essere definito anche in base a moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Come si evince nel testo della Legge:
A tal proposito si rimette in allegato al presente testo il Documento, specifico per l'Edilizia, "PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER L’APPRENDISTATO IN EDILIZIA" (redatto dal Formedil e approvato dal CdA) che le Imprese potranno nel frattempo utilizzare nel caso in cui intendessero operare all'assunzione di apprendisti presso le loro aziende.
È previsto l’obbligo, solo per gli imprenditori con più di 50 dipendenti, di proseguire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con almeno il 20% degli apprendisti presenti in azienda, altrimenti non si possono assumere altri apprendisti. Sono esclusi dal computo del triennio (che a regime è da considerare "mobile"), i rapporti di lavoro in apprendistato cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni e per giusta causa. Il datore di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, può comunque assumere un ulteriore apprendista, anche se non ha confermato a tempo indeterminato il 20% dei contratti nell’ultimo triennio.
Il tratto caratterizzante dell’apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro, nell’esecuzione dell’obbligazione posta a suo carico, è tenuto ad erogare, come corrispettivo della presentazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie.
Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca.
A queste tipologie si aggiunge l’apprendistato per i lavoratori in mobilità, che rappresenta comunque una forma di apprendistato con la specifica finalità di qualificare o riqualificare i lavoratori in mobilità. Nessun limite di età è, ovviamente, previsto per tale rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro – fino a quando non sarà completamente operativo il libretto formativo – può rilasciare una dichiarazione per l’accertamento e per la certificazione delle competenze e della formazione svolta dall’apprendista.
Il contratto di apprendistato determina numerose agevolazioni a favore degli imprenditori che decidono di assumere con questa tipologia contrattuale. L’inserimento in azienda tramite apprendistato è, infatti, sostenuto da notevoli incentivi economici (come la contribuzione agevolata pari al 10% della retribuzione o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap) e normativi (come la possibilità di un sotto inquadramento o l’esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti a determinati fini di leggi).
Per i motivi appena illustrati, nei periodi e nelle aeree geografiche di massima incentivazione, si è registrata un grande utilizzo delle assunzioni di questo tipo.
(fonte e approfondimenti :